Opponibile il privilegio fondiario alla liquidazione controllata
Possibile contrasto con la legge recante la delega per la riforma delle procedure concorsuali
Con la sentenza n. 22914 di ieri, la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale ex art. 41 comma 2 del DLgs. 385/93 (TUB) ove il debitore esecutato sia sottoposto alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 ss. del DLgs. 14/2019 (CCII), ovvero alla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ss.
Nel caso di specie, si tratta di comprendere se il privilegio fondiario sia opponibile in presenza di procedure concorsuali che investano il debitore esecutato.
Guardando alla disciplina previgente il fondamento normativo dell’operatività del privilegio si rinveniva dal combinato disposto degli artt. 51 del RD 267/42 e 41 comma 2 del TUB: il primo stabiliva il divieto di azioni esecutive e cautelari ...
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