Per danni da fusione azione risarcitoria esperibile nei confronti degli amministratori
Si tratta dei «principali responsabili» cui addossare l’onere di risarcire i danni generati dall’operazione
Se è vero che, una volta che ciascuna società partecipante alla fusione ha ottenuto l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di fusione, non è più possibile pronunciarne l’invalidità (art. 2504-quater comma 1 c.c.), resta pur sempre salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti delle società coinvolte nell’operazione e ai terzi danneggiati dalla fusione (art. 2504-quater comma 2 c.c.).
Ai sensi dell’art. 2504-quater comma 2 c.c., i soggetti legittimati a proporre l’azione sono:
- i soci delle società partecipanti alla fusione;
- i terzi danneggiati dalla fusione (creditori sociali, obbligazionisti, altri soggetti).
Nel caso dei soci, l’ipotesi tipica di danno è riconducibile alla determinazione di un rapporto ...