Eccezione di compensazione dell’Erario verso l’assuntore senza insinuazione
Applicabile il principio anche con la consecuzione delle procedure
In caso di chiusura della procedura per concordato fallimentare, l’assuntore si trova nella medesima posizione processuale del curatore, pertanto, è soggetto a tutte le eccezioni che potevano essere sollevate nei confronti del curatore, inclusa quella di compensazione.
L’assuntore del concordato fallimentare, infatti, nell’acquisire i beni, i diritti e le azioni compresi nell’attivo del fallimento, succede alla massa fallimentare e ad esso sono opponibili le medesime eccezioni e gli atti opponibili alla massa ed al curatore.
Quanto all’eccezione di compensazione di un controcredito erariale rispetto a un credito del fallimento, l’orientamento in giurisprudenza è nel senso che l’amministrazione – dopo l’insinuazione al passivo di un credito non ...
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