Dichiarazione fraudolenta anche senza effettiva evasione
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 33280/2024, ha precisato che la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000, ha natura di reato di pericolo e di mera condotta. Essa si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno; né rileva l’effettività dell’evasione.
Con riguardo, invece, al reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000) si sottolinea come l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esoneri il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, in quanto la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere; essendo delegabile unicamente la predisposizione e l’invio.
Il dolo di evasione di tale fattispecie, infine, può rinvenirsi anche dagli omessi versamenti delle imposte relative agli anni precedenti per i quali il soggetto in questione sia stato condannato. In tal caso, infatti, l’omissione dichiarativa appare funzionale all’evasione dell’imposta perché la presentazione della dichiarazione avrebbe attivato i controlli dell’Agenzia delle Entrate in tempi brevi.
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