Prova dell’esportazione semplificata anche per il Fisco
Per l’export con finalità umanitarie ammessa anche l’attestazione di una Pubblica Amministrazione
La prova dell’esportazione può essere fornita, a determinate condizioni, anche con documentazione diversa da quella doganale. Affinché detta prova sia valida, ai fini del regime di non imponibilità IVA, è però necessario che la stessa sia certa e incontrovertibile, come nel caso dell’attestazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione del Paese terzo di destinazione della merce.
I suddetti principi sono stati affermati dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 182, pubblicata ieri.
Il caso ivi esaminato verte sulle condizioni di applicabilità del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8 comma 1 lett. b-bis) del DPR 633/72, con riferimento alle cessioni di beni con trasporto o spedizione degli stessi al di fuori del territorio dell’Unione ...