Dietrofront della Cassazione sul rinvio a nuovo ruolo delle udienze per i carichi rottamati
Due giorni fa aveva sostenuto la tesi opposta, incompatibile però con il dato normativo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria di ieri n. 24479, ritorna sulla retta via in tema di rapporti tra rottamazione dei ruoli e processi pendenti.
Infatti si sostiene che presentata e accolta la domanda di rottamazione il processo vada sospeso con rinvio a nuovo ruolo della causa e fissazione dell’udienza in un momento successivo alla scadenza dell’ultima rata.
Invece solo l’11 settembre scorso, mediante l’ordinanza n. 24428 (si veda “La domanda di rottamazione obbliga il giudice a dichiarare estinto il processo” del 12 settembre 2024) è stato sostenuto che accolta la domanda di rottamazione il giudizio si estingue e, se poi le rate non sono pagate, in sostanza il contribuente rimane privo di tutela.
Ai sensi dell’art. 1 comma 236 ...