Esenzione IVA variabile per i servizi del centro di riabilitazione
I servizi socio-sanitari resi a favore di utenti ricoverati in centri di riabilitazione beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 n. 21) del DPR 633/72 anche quando vengono forniti al di fuori della struttura di ricovero, purché rientrino nel medesimo contratto di global service. È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 179 di ieri, 12 settembre 2024.
L’Agenzia ricorda che l’esenzione in parola, riferita alle prestazioni proprie di case di riposo e soggetti simili, si applica quando con le prestazioni fornite si assicura l’alloggio (eventualmente insieme ad altri servizi accessori) a persone bisognose di protezione e cura.
Ciò vale anche per le prestazioni rese da terzi, purché queste, nella loro interezza, caratterizzino sostanzialmente la gestione globale della struttura.
Il caso specifico riguardava una fondazione che gestiva centri di riabilitazione in forma residenziale e diurna, e che intendeva affidare a una società strumentale, con qualifica di impresa sociale, la gestione globale dei servizi da erogare agli utenti.
L’Agenzia ha chiarito che l’esenzione di cui al citato art. 10 n. 21) si applica alle prestazioni rese dall’impresa sociale a beneficio degli utenti ricoverati, anche quando fornite nei centri diurni.
Quanto, invece, alle prestazione rese nei medesimi centri a soggetti non ricoverati, l’Agenzia precisa che tali servizi potranno eventualmente beneficiare dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 n. 18) del DPR 633/72, purché siano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma (prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione resi da operatori sanitari soggetti a vigilanza del Ministero della Salute).