Ammissibile la liquidazione controllata in presenza di un unico debito
Il DLgs. 136/2024 prevede l’applicabilità, salva diversa disposizione, delle norme che contiene anche alle procedure pendenti
La sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino, il 27 agosto 2024, ha rigettato un reclamo promosso da un creditore, ai sensi dell’art. 51 del DLgs. 14/2019 (CCII), avverso la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria aveva disposto, nei confronti di un debitore persona fisica, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII, contiene interessanti spunti di riflessione.
Preliminarmente, si osserva che la sentenza – pronunciata prima della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre, del DLgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. correttivo-ter del Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019) – ha colto l’occasione per pronunciarsi in ordine alla questione relativa all’applicabilità alle procedure ...