Via libera alla compensazione dell’eccedenza di acconto della sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Con una FAQ pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite il modello F24:
- ai fini del versamento delle ritenute;
- indicando il codice tributo “1627” (“155E” per il modello F24 EP), denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati”.
Se, invece, le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato nel modello F24 il codice tributo “6781” (“166E” per il modello F24 EP), denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta”.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, in ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo “orizzontale” o “esterno” e dunque non sono richieste:
- né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito;
- né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.
In caso di errata indicazione del codice tributo, l’Agenzia ricorda che può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico CIVIS.
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