Per il fotovoltaico di RSA tetto massimo superbonus di 480.000 euro
Il limite massimo di spesa agevolabile si moltiplica per il numero delle «unità immobiliari figurative»
Un ETS esercente attività socio-sanitaria o assistenziale che, nel rispetto di tutti i necessari requisiti soggettivi e oggettivi, si avvale del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 secondo la “speciale disciplina RSA” di cui al comma 10-bis del predetto art. 119, può beneficiare dell’agevolazione sulle spese di installazione di un impianto fotovoltaico sino a 200 kW avendo riguardo, come tetto massimo di spesa agevolabile il minore importo tra 2.400 euro (1.600 euro ove l’installazione avvenga nell’ambito di un intervento classificato dal punto di vista edilizio come ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica) moltiplicato per il numero di kW di potenza nominale dell’impianto e 48.000 euro moltiplicati per ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41