Fuori dal blocco dei licenziamenti quello per superamento del comporto
La norma che ha introdotto il divieto di licenziamento a causa della pandemia da COVID-19 non è suscettibile di interpretazione analogica
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26634/2024, ha confermato che il divieto di licenziamento introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020 durante l’emergenza da COVID-19 non è applicabile al licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Tale affermazione non desta particolare stupore, considerato che, come più volte evidenziato (si veda “Limiti alla risoluzione del rapporto di lavoro nell’emergenza” del 26 marzo 2020; si rinvia inoltre all’approfondimento “Vietati i licenziamenti economici durante l’emergenza sanitaria per COVID-19” della rivista La Consulenza del lavoro), il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, non riconducibile al licenziamento per giustificato
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