Ritenuta agevolata per le royalties alla società lussemburghese dalla struttura minima
I principi sanciti dalla Cassazione nell’ambito delle direttive su dividendi, interessi e canoni si estendono all’interpretazione dei Trattati
La Cassazione, con la sentenza n. 26640 depositata ieri, si è nuovamente pronunciata sul tema relativo alla prova dello status di beneficiario effettivo ai fini dell’applicabilità della ritenuta agevolata sui compensi corrisposti a titolo di royalties di cui all’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.
La questione riguardava, in sintesi, l’idoneità o meno della prova fornita dalla società italiana atta a dimostrare che una società avente sede in Lussemburgo fosse l’effettiva beneficiaria dei compensi corrisposti a titolo di royalties sui marchi, con conseguente possibilità di applicare la ritenuta nella misura del 10% ai sensi del citato art. 12 della Convenzione Italia-Lussemburgo.
La fattispecie si riferisce, nello specifico, ...
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