Revoca dell’omologazione del concordato preventivo con esecutività immediata
Sussiste l’esigenza di favorire gli effetti delle proposte concordatarie
La problematica dell’esecutività immediata della pronuncia di revoca dell’omologa costituisce una questione che ha diviso gli interpreti anche nella vigenza della legge fallimentare ed è rimasta con l’entrata in vigore delle norme del Codice della crisi, che, in verità, pur delineando un “microsistema processuale speciale”, risentono di un difetto di coordinamento esplicito con i principi generali del processo civile.
Nella vigenza della legge fallimentare, la Cassazione a Sezioni Unite n. 9146/2017 aveva stabilito che dichiarare il fallimento quando la strada del concordato preventivo non poteva considerarsi definitivamente preclusa avrebbe comportato il rischio di “compromettere gli effetti del concordato in maniera spesso irreversibile”. Un’eventuale riforma in Cassazione della pronuncia di revoca dell’omologa, inoltre, avrebbe generato “una situazione doppiamente complessa, perché il problema di riportare il concordato allo status quo ante [si sarebbe intrecciato] con quello di rimuovere le conseguenze prodotte dal fallimento”.
Muovendo da tali presupposti, il Tribunale di Brindisi del 14 aprile 2026 ha ritenuto che, nonostante la non univocità dell’impianto normativo dettato per il Codice della crisi, sussistano diversi indici che depongono nel senso che gli effetti del provvedimento maturano immediatamente anche in caso di revoca dell’omologa da parte del giudice del gravame:
- l’art. 53 comma 5 del DLgs. 14/2019 (CCII), per cui, contestualmente alla revoca dell’omologa, la Corte di Appello può aprire la liquidazione giudiziale. Ove la sentenza di revoca non fosse esecutiva, tale potere non sarebbe prefigurabile, perché inibito dalla permanente efficacia della procedura di concordato (da ritenersi ancora pendente);
- la previsione dell’immediata pubblicazione della sentenza di revoca ex art. 51 comma 12 del CCII;
- la possibilità, da parte del giudice del gravame, su istanza del debitore, di sospendere alcuni effetti conseguenti all’apertura della liquidazione che incidono sulla sfera giudica del soggetto “liquidato”. L’art. 52 del CCII, infatti, prevede l’operare di un potere cautelare di tipo funzionale;
- il comma 14 dell’art. 51, secondo cui “il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza”, con applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 52, che opera per tutti i ricorsi avverso il rigetto di reclami proposti avverso sentenze di apertura della liquidazione e di omologa di concordato, confermando che, in caso di accoglimento della richiesta di revoca dell’omologa e di contestuale apertura della liquidazione, l’esecuzione del piano concordatario è da considerarsi ipso facto sospesa per effetto dell’intervenuta revoca (ragione per cui non vi sarebbero effetti da sospendere in pendenza del giudizio di legittimità);
- la circostanza che, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del CCII, anche la sentenza di omologa produce effetti immediati, avendo il legislatore instaurato un regime di simmetria tra provvedimento di omologa della procedura concordataria e quello di revoca dei suoi effetti.
Deve quindi ritenersi, secondo il Tribunale, che dall’impianto del CCII emergano segnali più chiari nel senso dell’immediata efficacia di tale ultimo provvedimento.
In verità, nel formante dottrinale, avverso questa ricostruzione, è stata sostenuta anche l’eccezionalità della portata dell’art. 53 del CCII, che troverebbe applicazione solo quando in sede di giudizio di primo grado penda una domanda di liquidazione giudiziale.
Per contro, non troverebbe applicazione nella diversa ipotesi in cui difetti tale simultaneus processus; in questo caso si riespanderebbero i principi processuali generali, ex artt. 282 e 474 c.p.c., che ancorano l’esecutività dei provvedimenti dichiarativi e costitutivi – cui dovrebbe ricondursi la pronuncia di revoca – al passaggio in giudicato della relativa statuizione.
La soluzione della immediata esecutività della sentenza di revoca, secondo il Tribunale, appare più congeniale con il dato testuale della norma, e rappresenta, al contempo, quella più efficiente con la logica del microsistema in cui si inserisce.
È, infatti, indubbio che il CCII costituisca attuazione della Direttiva Ue 2019/1023 c.d. Insolvency, adeguando l’ordinamento alle sollecitazioni provenienti dal livello comunitario (rectius eurounitario) di tutela e, nella logica del legislatore eurounitario, assume un ruolo centrale l’esigenza di favorire non solo l’approvazione delle proposte concordatarie, ma anche la salvezza dei loro effetti. La prosecuzione dell’attività, infatti, è finalizzata alla tutela dell’impresa, quale valore di rilievo non solo costituzionale ex art. 41 Cost., ma anche sovranazionale e, in particolare, eurounitario.
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