Si rafforza il framework operativo per la composizione negoziata
Aggiornati strumenti, test e piani con l’obiettivo di rendere più efficace il percorso volontario e assistito finalizzato a risanare le imprese in difficoltà
Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10/2026, aggiorna il precedente provvedimento del 21 marzo 2023, da tempo utilizzato nella prassi professionale come principale riferimento operativo per l’impostazione e la gestione della composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC).
Il nuovo decreto interviene quindi su strumenti, procedure e prassi applicative, con l’obiettivo di rendere più efficace il percorso volontario e assistito finalizzato al risanamento delle imprese in difficoltà. Il provvedimento non si limita a richiamare principi già noti, ma introduce e sviluppa in modo puntuale contenuti operativi che nella versione precedente erano solo accennati.
Il documento è articolato nelle seguenti sezioni: test pratico; check list per il piano di risanamento; specificità dei piani negli strumenti di regolazione della crisi; protocollo di conduzione della procedura; formazione degli esperti; piattaforma telematica; scheda sintetica del professionista. Si aggiungono poi cinque allegati operativi.
Una delle principali innovazioni è rappresentata dall’introduzione della Sezione II-Bis, dedicata alle specificità dei piani nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e alla determinazione del valore eventualmente riservato ai soci. Questa integrazione amplia significativamente la portata del documento, che, pur essendo concepito per la CNC, assume rilevanza anche per altri strumenti (in particolare il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione), configurandosi di fatto come traccia di riferimento per la redazione dei piani di risanamento in senso lato.
L’entrata in vigore del decreto incide anche sulle composizioni negoziate già avviate, non nel senso di invalidare attività già svolte (test, piani, analisi), bensì nel senso che le attività successive al 31 maggio 2026 dovranno essere coerenti con le nuove indicazioni operative.
Il decreto conferma il ruolo centrale del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, chiarendone la natura: esso non ha funzione diagnostica (non accerta lo stato di crisi), ma prognostica, in quanto misura la sostenibilità del percorso di risanamento. Il test confronta il debito da servire e i flussi finanziari disponibili, consentendo di stimare il tempo necessario per il riequilibrio e il grado di complessità dell’intervento; esso è costruito su dati attuali normalizzati e non incorpora gli effetti di strategie future.
Particolare rilievo assume la check list per la redazione del piano, che formalizza il processo logico di costruzione del risanamento. Essa richiede: assetti organizzativi adeguati; una situazione contabile aggiornata (non oltre 120 giorni); analisi delle cause della crisi; individuazione di strategie coerenti. La componente quantitativa si basa su proiezioni pluriennali (di norma a 5 anni) relative a: ricavi, costi, investimenti, flussi finanziari. Sono inoltre richieste: la valutazione dei rischi (anche tramite stress test); la verifica della sostenibilità del debito; la definizione delle possibili soluzioni negoziali (dilazioni, stralci, conversioni, nuova finanza).
Un elemento ora esplicitamente valorizzato è il valore di liquidazione del patrimonio, già nella prassi parametro essenziale per valutare la convenienza delle soluzioni negoziali rispetto all’alternativa liquidatoria. Il decreto 23 aprile 2026 lo riconosce espressamente come componente imprescindibile del piano.
Il protocollo di conduzione disciplina in modo più puntuale il ruolo dell’esperto indipendente, che deve: verificare la propria indipendenza; accettare tempestivamente l’incarico; valutare sin da subito le prospettive di risanamento (anche tramite il test pratico). Nel corso della procedura, l’esperto facilita le trattative tra le parti, analizza la coerenza del piano, esprime pareri su operazioni rilevanti (es. finanziamenti prededucibili) e vigila sul rispetto dei principi di buona fede e trasparenza. Egli, in assenza di concrete prospettive di risanamento, è tenuto a redigere una relazione conclusiva negativa.
Il nuovo decreto ribadisce il ruolo centrale dell’imprenditore, che mantiene la gestione dell’impresa ed è responsabile della completezza e correttezza delle informazioni.
Le trattative devono essere orientate a soluzioni consensuali ed equilibrate, volte a preservare la continuità aziendale anche mediante la cessione efficiente dell’azienda o dei suoi rami.
Sono aggiornati, infine, anche i requisiti di formazione degli esperti, richiedendo competenze giuridiche, aziendali, finanziarie e negoziali.
Gli allegati al provvedimento forniscono la modellistica base per istanze, dichiarazioni, schemi di proposte ai creditori e struttura della relazione finale.
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