Regime delle temporanee esportazioni limitato
Si pone come strumento semplificato alternativo alla reintroduzione in franchigia
Il DLgs. 141/2024, recante le “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione”, modifica sostanzialmente il regime della temporanea esportazione e importazione, in precedenza disciplinato dall’art. 214 del DPR 43/73 (TULD).
In particolare, l’art. 72 comma 1 del DLgs. 141/2024 prevede che “il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41