Donazioni di partecipazioni in conferitarie di partecipazioni qualificate non esenti
Il risparmio d’imposta derivante dall’applicazione dell’esenzione ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 verrebbe considerato illecito
In sede di attuazione della L. 111/2023 (legge delega per la riforma del sistema fiscale) è stato previsto di consentire l’applicazione del regime fiscale di “realizzo controllato” di cui all’art. 177 comma 2-bis del TUIR non solo ai conferimenti di partecipazioni “qualificate” in società conferitarie unipersonali interamente partecipate dal conferente, ma anche in società conferitarie la cui compagine sociale risulti composta, oltre che dal conferente, anche dal coniuge, da familiari entro il terzo grado e da affini entro il secondo grado.
Le partecipazioni “qualificate”, si ricorda, sono quelle partecipazioni che non consentono alla società conferitaria di acquisire o incrementare il controllo di diritto sulla società target, ma che hanno comunque
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