Fondo patrimoniale valido solo se soddisfa i bisogni della famiglia «nucleare»
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27792, pubblicata ieri, ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’art. 167 c.c., laddove fa riferimento alla possibilità per i coniugi, ovvero per un terzo, di costituire un fondo patrimoniale nel quale far confluire beni vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, si rivolge unicamente alla famiglia c.d. “nucleare”, vale a dire a quella composta dai coniugi, nonché dai loro figli legittimi, naturali e adottivi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente. Resta, invece, esclusa la possibilità di costituire validamente un fondo patrimoniale a beneficio della famiglia c.d. “parentale”.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno pertanto dichiarato la nullità, per difetto di causa, dell’atto con il quale l’ex convivente more uxorio, dopo la fine della relazione affettiva da cui era nata una figlia, aveva conferito il 50% dell’immobile in comproprietà con l’ex compagno in un fondo patrimoniale costituito dai genitori di lei con altri immobili di loro proprietà. Come rilevato dalla Corte d’Appello, nell’atto costitutivo non vi erano, infatti, indici rivelatori del fatto che l’atto segregativo fosse stato posto in essere nell’interesse della figlia (minore) degli ex conviventi, ma solo a salvaguardia degli interessi dei genitori dell’ex compagna.
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