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Legittima l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 ottobre 2024

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Con la sentenza n. 171 di ieri, la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità degli artt. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011 e 5 comma 3 del DLgs. 446/97, che sanciscono l’indeducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile IRAP.
Nel dettaglio, sono state giudicate (manifestamente o meno) inammissibili o infondate alcune questioni di presunta illegittimità costituzionale sollevate da varie Corti di merito.

Tra l’altro, viene ribadito quanto già sostenuto dalla medesima Consulta nella sentenza n. 21/2024, secondo la quale all’IRAP non possono essere estesi i principi affermati dalla sentenza n. 262/2020, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 citato (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1 comma 715 della L. 147/2013), il quale disponeva la totale indeducibilità ai fini IRES dell’IMU sugli immobili strumentali per il periodo di imposta 2012.

Infatti, il principio della necessaria deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all’IRES, non può essere traslato a un’imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso.

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