La scissione asimmetrica di società di godimento elude la liquidazione
La Cassazione, con la sentenza n. 27870, depositata ieri, ha messo la parola fine ad un articolato contenzioso tributario nato dalla contestazione di elusività di un’operazione di scissione asimmetrica avente come beneficiarie le due società socie della scissa.
La Suprema Corte ha ritenuto, appoggiando la tesi dell’Agenzia delle Entrate, che la scissione – posta in essere senza valide ragioni economiche, individuate invece dalla parte ricorrente nelle necessità di porre fine a una gestione compromessa dai dissidi tra i soci – costituisse una fattispecie di abuso del diritto, che sfrutta in modo indebito la neutralità della scissione stessa e aggira il regime realizzativo della liquidazione.
La preferenza accordata all’operazione neutrale, di per sé non elusiva, viene considerata tale dalla Cassazione in considerazione della storia della società, che aveva attribuito ai soci un immobile mai impiegato in attività economica ma ai soci stessi già concesso in godimento a titolo gratuito, in un contesto in cui la società aveva sempre operato “al di fuori di qualsiasi logica di mercato”.
Non è la scissione, quindi, a essere elusiva, ma l’uso che ne ha fatto una società che “non ha mai svolto attività d’impresa, limitandosi a concedere in godimento gratuito il proprio immobile ai soci”.
Poco prima, nel corpo della sentenza, erano stati richiamati i precedenti giurisprudenziali secondo cui “ricorre l’abuso del diritto (..) ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l’imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica” (Cass. n. 27158/2021) e “il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione (...)” (Cass. n. 14674/2024).