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Aggiornata la nomenclatura combinata per il 2025

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 novembre 2024

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Ieri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue il Regolamento Ue n. 2522/2024 del 23 settembre 2024, il quale aggiorna e modifica i codici della Nomenclatura combinata di cui all’allegato I al Regolamento (Cee) 2658/87, a partire dal 1° gennaio 2025.

Si ricorda che la Nomenclatura combinata (NC) è il sistema a otto cifre elaborato dall’Unione europea, con il Regolamento Cee n. 2658/87, sulla base del Sistema armonizzato (SA):
- i primi sei numeri indicano le voci e le sottovoci del SA;
- il settimo e l’ottavo individuano il codice della NC, con le relative aliquote dei dazi e dell’IVA (in importazione) e le altre misure restrittive (in esportazione).

Le novità più importanti riguardano l’introduzione di nuove sottovoci doganali per merci specifiche, tra le quali: 0302 81 50 e 0302 81 70 (squali e pinne di squalo); 0702 00 10, 0702 00 91 e 0702 00 99 (pomodori, freschi o refrigerati); 2710 19 42 e 2710 19 44 (biocarburanti); 3102 10 12, 3102 10 15 e 3102 10 19 (urea liquida); 4401 49 10 e 4401 49 90 (avanzi e cascami di legno); 4411 13 91, 4411 13 93, 4411 14 91 e 4411 14 93 (rivestimenti del suolo laminati); 8503 00 20 e 8503 00 98 (laminazioni e nuclei di statore e di rotore, di acciaio).

Su raccomandazione del World Customs Organization (WCO), inoltre, vengono aggiunti nei Capitoli 27 e 29 i seguenti codici tariffari: 2710 91 10 e 2710 91 90 (residui di oli); 2903 89 20 e 2903 89 70 (derivati alogenati di idrocarburi), 2930 90 80 e 2930 90 95 (tiocomposti organici), 2931 49 50, 2931 49 60 e 2931 49 80 (altri composti organici-inorganici).

A decorrere dal prossimo 1° gennaio, per le importazioni nell’Ue dei mammiferi di cui al codice NC 0106 19 00 si applicherà l’unità supplementare p/st, mentre per i prodotti con i codici NC 2903 41 00 (Trifluorometano (HFC-23)) e 2903 42 00 (Difluorometano (HFC-32)) l’unità supplementare t. CO2.
Il Regolamento, infine, modifica le note complementari 1, 2 e 5 del capitolo 23 (Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali) e la nota complementare 2 del capitolo 76 (Alluminio e lavori di alluminio).

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