Perdita del diritto di accettare l’eredità per scadenza del termine richiesto controvertibile
Possibile far valere un precedente acquisto della qualità di erede da parte dell’interrogato
Dopo l’apertura della successione per causa di morte, i chiamati a subentrare nella titolarità delle posizioni giuridiche soggettive lasciate vacanti dal de cuius possono scegliere se accettare l’eredità, acquistando così, con effetto retroattivo, la qualità di eredi, ovvero rinunciarvi, determinando con ciò l’attivazione degli istituti preposti all’individuazione degli ulteriori successibili.
In linea di principio, il diritto di accettare il lascito (o di rinunciare ad esso) si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 comma 1 c.c.): in questo lasso di tempo (fermi restando gli effetti preclusivi di eventuali atti di accettazione tacita o presunta medio tempore intervenuti), il chiamato ha, dunque, la possibilità di riflettere sulla convenienza
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41