Concordato semplificato revocabile per rimborso ai soci
La restituzione costituisce atto di frode senza che rilevino eventuali ravvedimenti postumi
Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio l’ausiliario, pur senza un generale compito di vigilanza (non essendo richiamato l’art. 92 comma 3 del DLgs. 14/2019 o CCII), deve segnalare al tribunale eventuali “atti di frode”, in virtù del riferimento dell’art. 25-sexies comma 8 del CCII all’art. 106 del CCII.
L’ausiliario deve, quindi, analizzare le ipotesi potenzialmente dirette a frodare le ragioni dei creditori e, in funzione delle informazioni rese, il tribunale può revocare il decreto ex art. 25-sexies comma 4 del CCII (che ai fini dell’art. 106 del CCII equivale all’ammissione al concordato).
Ciò premesso, merita attenzione il decreto del Tribunale di Pescara 1° ottobre 2024, con cui è stata revocata “l’ ...
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