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Gli iscritti ai Fondi speciali Telefonici ed Elettrici possono inviare l’intenzione di trasferirsi al FPLD

/ REDAZIONE

Martedì, 26 novembre 2024

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Con messaggio n. 3936 di ieri, l’INPS ha comunicato una serie di novità per i lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici che intendano accedere alla prestazione finalizzata al pensionamento a carico del FPLD, di cui all’art. 4 commi da 1 a 7-ter della L. 92/2012, ma che non possono ancora esercitare la facoltà di trasferimento, in quanto iscritti ai menzionati Fondi speciali.

In particolare, costoro hanno la facoltà di presentare – per il rilascio della certificazione finalizza all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 4 commi da 1 a 7-ter – una dichiarazione contenente l’intenzione di inoltrare la domanda di trasferimento alla data di cessazione dal servizio. La dichiarazione deve essere presentata mediante il modulo “AP157”, disponibile sul sito www.inps.it nella sezione “Moduli” categoria “Assicurato/Pensionato”; il modulo va poi trasmesso alla casella istituzionale prestazioniarticolo4@inps.it e alla struttura dell’INPS territorialmente competente.

In ogni caso, l’efficacia della certificazione di esodo risulta subordinata alla presentazione della domanda di trasferimento oneroso ex art. 12 commi 12-octies o 12-novies del DL 78/2010 e all’accettazione del relativo onere. La domanda può essere inoltrata attraverso il sito dell’INPS, anche nei trenta giorni antecedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro usando il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati” > “Ricongiunzione”.

L’INPS chiarisce infine che, in difetto di presentazione della dichiarazione preventiva, non sarà più possibile inoltrare la domanda di trasferimento oneroso alla scadenza della prestazione, ferma restando la possibilità di esercitare la ricongiunzione ai sensi della L. 29/1979.

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