Tassata separatamente in capo all’erede la liquidazione del fondo pensione estero
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 229 di ieri ha ritenuto che l’importo percepito in qualità di erede, residente in Italia, del de cuius residente negli USA, a titolo di liquidazione del fondo pensione estero sia riconducibile tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR; inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del TUIR, in luogo del regime di tassazione ordinaria, trova applicazione, sull’intero importo percepito, il regime di tassazione separata, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.
Il caso di specie ha ad oggetto le somme liquidate, a favore dell’erede, a fronte della chiusura di un conto pensionistico gestito da una società statunitense, composto da due piani pensionistici, alimentato con versamenti di contributi da parte del de cuius e del datore di lavoro, nonché con il reinvestimento dei redditi maturati sugli investimenti effettuati dalla gestione del fondo stesso.
L’Agenzia delle Entrate richiama il proprio precedente orientamento (risposta a interpello n. 5/2024 e circ. n. 21/2020, quest’ultima riferita al regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera di cui all’art. 24-ter del TUIR), per cui l’espressione “pensioni di ogni genere”:
- ricomprende i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri;
- porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività dell’art. 49 comma 2 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (es. capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
Si esclude inoltre che tali erogazioni di fonte estera possano essere tassate secondo le più favorevoli regole della previdenza complementare di cui al DLgs. 252/2005, in quanto tale regime è riservato:
- ai fondi pensione istituiti in Italia ai sensi del medesimo DLgs.;
- ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea “autorizzati”, ma in ogni caso solo per le adesioni effettuate in Italia e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni.
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