I compensi erogati dalla Regione al rappresentante del Ministero sono redditi di lavoro dipendente
Con la risposta n. 232 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i compensi percepiti dal rappresentante del Ministero, in qualità di membro della Commissione di verifica di un finanziamento di cui è beneficiaria la Regione, debbano essere erogati dalla Regione che, in qualità di sostituto d’imposta, sarà tenuta a effettuare la ritenuta d’acconto all’atto del pagamento.
Ciò in quanto, nel caso di specie, stante quanto previsto dal bando emanato con DM 4 agosto 2023, gli oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica sono ricomprese fra le spese ammissibili a finanziamento. Considerato quindi che i compensi sono erogati dalla Regione e non dal Ministero, quindi da un’amministrazione pubblica diversa da quella appartenenza del lavoratore, l’Agenzia ritiene che i compensi percepiti dal rappresentante del Ministero costituiscano redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 49 del TUIR.
Sulla qualificazione del reddito percepito dal rappresentante del Ministero, viene ricordato che, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del TUIR, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, a esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
Si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, ovvero da soggetti diversi dallo Stato per i dipendenti pubblici – eventuali somme e valori corrisposti da un’amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente – per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro (C.M. n. 326/97).
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