Deducibili i costi per l’erogazione dei patient support program
Nella risposta n. 243, diffusa ieri sera, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’inerenza dei costi sostenuti da una società farmaceutica per l’erogazione di alcuni servizi relativi ai PSP (patient support program).
Si tratta, in particolare, di iniziative messe in opera da società farmaceutiche, di concerto con il Servizio Sanitario Nazionale e/o con enti di cura, mediante le quali l’azienda farmaceutica mette a disposizione, gratuitamente, servizi addizionali e non sostitutivi rispetto ai servizi erogati dal SSN e dall’Ente di cura, a diretto beneficio del paziente in trattamento con uno specifico farmaco prodotto dalla società farmaceutica e già autorizzato all’immissione in commercio.
Nel caso di specie, l’Agenzia, valorizzando la nozione di inerenza fatta propria, negli ultimi anni, dalla prassi e dalla giurisprudenza maggioritarie, considera tali costi deducibili.
Infatti, il servizio è inquadrato tra quelli resi nella fase post-vendita all’interno di specifiche convenzioni con gli enti di cura, supportati da obblighi contrattuali, e viene reso nell’interesse di tutte le parti: pazienti, enti di cura e della stessa società produttrice.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la società istante ha affermato che il proprio interesse al sostenimento dei costi in oggetto è legato alla potenziale importanza delle informazioni raccoglibili, in modo aggregato, in relazione ad alcuni aspetti relativi alla sua attività di produzione e distribuzione di farmaci.
Proprio tale considerazione ha indotto l’Amministrazione finanziaria a ritenere che l’iniziativa descritta abbia un collegamento con l’attività esercitata dall’istante e, dunque, soddisfare, in linea di principio e salvo verifiche di ordine fattuale non esperibili in sede di interpello, il requisito dell’inerenza.
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