Utilizzabile in compensazione il bonus investimenti transizione 5.0
Con la ris. n. 63 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7072” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus investimenti transizione 5.0.
Si ricorda che l’art. 38 del DL 19/2024 convertito disciplina un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Il citato art. 38, al comma 13, stabilisce che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Con il DM 24 luglio 2024 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione. Il GSE, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del DM, trasmette all’Agenzia l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.
Come anticipato, per consentire l’utilizzo in compensazione del bonus, la ris. n. 63 ha istituito il codice tributo “7072”, denominato “Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”, che, in sede di compilazione del modello F24, va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Ai sensi del citato comma 13 dell’art. 38, l’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.
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