Misure protettive efficaci anche se manca l’iscrizione nel Registro Imprese
La pubblicazione sul numero di ruolo del procedimento è una formalità la cui omissione determina una semplice irregolarità
In base all’art. 19 del DLgs. 14/2019 (CCII), quando l’imprenditore formula la richiesta di adozione delle misure protettive, di cui all’art. 18 comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente “entro il giorno successivo” alla pubblicazione dell’istanza e all’accettazione dell’esperto, chiede la conferma delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione, l’imprenditore chiede la pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure e, decorso il termine di cui sopra, l’iscrizione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41