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Incarichi ai CTU «fuori albo» senza autorizzazione preventiva

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 gennaio 2025

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Con il Pronto ordini n. 97-2024, pubblicato ieri, il CNDCEC, rispondendo alla richiesta di chiarimenti del Consiglio dell’Ordine di Salerno, ha fornito alcune precisazioni sull’affidamento di incarichi ai CTU e ai delegati alle vendite ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.
I quesiti riguardavano, in particolare, la possibilità di affidare incarichi di CTU e nominare delegati alle vendite anche al di fuori del circondario di riferimento, dopo le modifiche apportate alla disciplina dal DLgs. 149/2022 (di riforma del processo civile, c.d. Riforma Cartabia) e dai suoi correttivi.

Quanto al primo punto, il CNDCEC evidenzia come il DLgs. 149/2022 abbia istituito un albo nazionale dei CTU e sostituito l’art. 22 disp. att. c.p.c., che, nella versione modificata, non richiede più l’autorizzazione del Presidente del Tribunale per la nomina di CTU “fuori albo”. Pertanto, i giudici possono nominare consulenti iscritti nell’albo di qualsiasi tribunale, senza la necessità di autorizzazione preventiva, essendo sufficiente che il giudice emetta un provvedimento motivato da comunicare al Presidente del tribunale. Ciò favorisce la mobilità per i professionisti, che possono essere incaricati da tribunali diversi da quello di appartenenza.

Quanto al secondo quesito, va premesso che il DLgs. 149/2022 aveva modificato l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevedendo che il giudice dell’esecuzione che intende conferire la delega delle operazioni di vendita a un professionista iscritto nell’elenco di un altro circondario debba indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta. L’art. 4 del DLgs. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024, è ulteriormente intervenuto sulla norma, stabilendo che il giudice dell’esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell’elenco di un altro circondario del distretto di Corte di Appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione. Pertanto, anche in questo caso, il professionista delegato può svolgere il proprio incarico anche fuori dal proprio circondario di riferimento.

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