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Tassata in Italia la consulente UNICEF che presta attività a Roma

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 gennaio 2025

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Con la risposta a interpello n. 9 di ieri, 23 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto imponibili in Italia i compensi percepiti da una cittadina italiana, residente in Italia, a fronte delle consulenze prestate a favore dell’UNICEF presso l’ufficio di Roma.

Si ricorda che l’art. 41 del DPR 601/73 stabilisce che “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”.
Tale norma riconosce, quindi, sul piano interno, l’applicazione di eventuali agevolazioni fiscali previste da accordi internazionali.

L’UNICEF, che si inserisce nella struttura dell’ONU, in quanto organo a essa sussidiario, rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, resa esecutiva in Italia con L. 20 dicembre 1957 n. 1318, la quale, all’art. V, sezione 18, b), prevede l’esenzione da imposta per gli emolumenti corrisposti ai funzionari (“officials”).

Secondo l’Agenzia, però, tale esenzione non trova applicazione nel caso di specie, in cui la persona ha stipulato con l’UNICEF un contratto che le attribuisce la qualifica di consulente (“consultant”).
La persona non è quindi un membro dello staff ai fini delle Staff Regulations delle Nazioni Unite e delle politiche UNICEF, né un funzionario ai fini della richiamata Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
In mancanza del requisito soggettivo necessario a fruire dell’esenzione, secondo l’Agenzia, i compensi in esame devono essere assoggettati a tassazione in Italia.

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