Nelle agenzie di assicurazione primo rateo di una tantum in febbraio
Con Accordo sottoscritto lo scorso 13 gennaio ANAPA (Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione) in rappresentanza datoriale e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca in rappresentanza dei lavoratori hanno rinnovato il CCNL applicabile al personale dipendente dalle agenzie di assicurazione in gestione libera, scaduto il 30 giugno 2020. La nuova disciplina è valida dal 13 gennaio 2025 e scadrà il 30 giugno 2026.
È stato previsto da giugno 2024 un incremento medio dei minimi retributivi pari a 99 euro riferiti alla classe 1 del livello 3; riparametrato per gli altri livelli di inquadramento, lo stesso determina i seguenti minimi tabellari: liv. 6, 1.992,31 euro; liv. 5, 1.738,73, liv. 4, 1.607,62 euro; liv. 3, 1.466,75 euro; liv. 2, 1.372,98 euro; liv. 1, 1.341,30 euro.
Prevista anche, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra luglio 2020 e maggio 2024, l’erogazione di un’indennità forfetaria una tantum del valore complessivo di 950 euro, da distribuire come segue: 475 euro con la retribuzione di febbraio 2025 e altri 475 euro con quella di gennaio 2026. Ricordiamo che tali importi competono ai lavoratori in forza alla data del 31 maggio 2024 e devono essere ridotti proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale, così come in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento.
Sempre con decorrenza giugno 2024 sono stati rideterminati gli scatti di anzianità, che assumono i seguenti valori: liv. 6, 42,24 euro; liv. 5, 36,86 euro; liv. 4, 34,08 euro; liv. 3, 31,10 euro; liv. 2, 29,11 euro; liv. 1, 28,44 euro.
Sul versante normativo, si segnala la modifica apportata alla durata massima del periodo di prova: per i quadri e per i capi uffici del livello 5 è pari a 6 mesi, mentre per gli altri livelli è pari a 3 mesi.
Rideterminati altresì i termini del periodo di preavviso in caso di licenziamento: con anzianità di servizio inferiore a 1 anno (superato il periodo di prova), 1 mese; con anzianità di servizio da 1 a 5 anni, 2 mesi; oltre i 5 anni di anzianità di servizio, 3 mesi. Confermato invece il termine previsto nel caso di dimissioni da parte del lavoratore che resta fissato in 1 mese.
Per le altre novità tra le quali si segnalano anche quelle relative al premio di produttività si rimanda al testo integrale dell’Accordo.
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