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Per la pensione in regime internazionale valgono anche i periodi ante 1996

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 gennaio 2025

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Con la circ. n. 22, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla valorizzazione dei periodi esteri ai fini del riconoscimento della pensione in regime internazionale nella Gestione separata ex L. 335/95, con particolare riferimento alle ipotesi in cui i predetti periodi esteri si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996.

In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (Ce) n. 883/2004, se la legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto a pensione, l’Istituzione competente deve considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.

Sul punto, l’INPS precisa che i periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 rilevano ai fini del conseguimento della pensione in regime internazionale con la valorizzazione della sola contribuzione versata in Gestione separata sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con l’applicazione delle disposizioni vigenti nel sistema contributivo.

Tali periodi devono essere maturati nei Paesi Ue o nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.
In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se in Italia risulta perfezionato in Gestione separata il richiesto minimale di contribuzione di 52 settimane.

Infine, l’INPS precisa che trattandosi di lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia non si considera il requisito dell’importo soglia e non è possibile conseguire la pensione di vecchiaia con 71 anni di età e 5 anni di contributi o la pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contributi.

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