Per i beni locati, indennizzo delle polizze catastrofali al proprietario
Il Ddl. di conversione del DL 39/2025 approdato ieri all’esame della Camera contiene diverse modifiche approvate dalla Commissione Ambiente
È iniziata ieri la discussione alla Camera del Ddl. di conversione del DL 39/2025, che ha stabilito nuovi termini per le imprese per la stipula delle polizze catastrofali (obbligo introdotto dall’art. 1 comma 101-111 della L. 213/2023, legge di bilancio 2024).
Tra gli emendamenti approvati il 6 maggio dalla Commissione Ambiente della Camera, uno interviene sulla dibattuta disposizione che sancisce l’obbligo dell’imprenditore di assicurare i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024), imponendo quindi all’imprenditore che conduce i beni in locazione di occuparsi delle polizze, salvo che via abbia già provveduto un altro soggetto (come chiarito anche da una FAQ del MIMIT).
Aggiungendo quattro periodi alla disposizione, si prevede che l’imprenditore conduttore che stipula la polizza corrisponda l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
È, poi, riconosciuto all’imprenditore che stipula la polizza un privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore (ai sensi dell’art. 1891 comma 4 c.c.) per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per il lucro cessante di cui si è detto.
Cambiano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie. Il nuovo art. 1 comma 1 del DL sostituisce il richiamo alla direttiva Ue 2023/2775 con quello alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce, con la conseguenza che:
- è microimpresa quella che occupa meno di 10 occupati e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- è piccola impresa quella che occupa meno di 50 occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- è media impresa quella che occupa meno di 250 occupati e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Resta invariato, invece, il riferimento dimensionale per le grandi imprese, come definite dalla direttiva delegata (Ue) 2023/2775.
Un altro emendamento approvato riguarda l’obbligo assicurativo con riferimento agli immobili abusivi. L’art. 1 comma 106, secondo periodo, della L. 213/2023 stabiliva che l’obbligo non si applicasse alle imprese i cui beni immobili risultassero gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La disposizione viene modificata chiarendo che l’assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili in base al punto precedente, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Le novità sono destinate a impattare anche sulle norme in materia di scoperto e franchigia.
Sul punto, l’art. 1 comma 104 della L. 213/2023 stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che si applicano premi in misura proporzionale al rischio. Il nuovo testo stabilisce che questi limiti non operano per le grandi imprese, come definite all’art. 1 comma 1 lett. o) DM 18/2025 e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.
Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all’intero gruppo aziendale.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41