ACCEDI
Giovedì, 8 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Fermo fiscale senza limiti per le auto dei professionisti

Per la Cassazione la strumentalità del veicolo segue le regole sulla deduzione integrale dei costi

/ Alice BOANO e Alfio CISSELLO

Giovedì, 8 maggio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La strumentalità del veicolo all’attività svolta rende illegittima, in base a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 86 del DPR 602/73, la misura del fermo dei beni mobili registrati.
Il fermo viene adottato a meno che, nei trenta giorni dal preavviso, il debitore riesca a dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività imprenditoriale o professionale.

Sulla questione due sentenze della Cassazione, la n. 7156/2025 e la n. 34813/2024, hanno abbracciato un orientamento molto rigoroso.
Nella pronuncia più risalente, la n. 34813 del 29 dicembre 2024, viene in primo luogo affermato che ai fini della strumentalità rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente rivestire la qualifica di imprenditori o professionisti.

È necessario, specificano i giudici di legittimità, dimostrare che l’auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l’attività. Utilizzando l’esempio che fa la stessa Corte, non può essere sottoposto a fermo un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l’impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno.
Detto in altre parole, occorre che il mezzo sia per sua natura indispensabile per l’attività. Invece, al contrario, la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l’ufficio, lo studio o un negozio non è in sé e di per sé sufficiente in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto bensì come mezzo necessario all’esecuzione dell’attività stessa.

Non può inoltre essere invocata una presunzione di strumentalità, come sembra argomentare la parte ricorrente, o elementi di prova a sé favorevoli tratti dalla propria dichiarazione dei redditi, nella parte in cui si fruisce della “detrazione autodichiarata” dei costi.

Aderendo ad un’interpretazione molto restrittiva della nozione di strumentalità, però, sembra quantomai difficile se non impossibile includere un qualunque mezzo utilizzato da un libero professionista (la pronuncia in commento riguardava un avvocato) in quanto si tratterebbe di veicoli che hanno solo un collegamento con l’attività d’impresa.

La Cassazione richiama a sostegno della propria lettura alcuni documenti di prassi in base ai quali il requisito della strumentalità deve essere circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipende direttamente dall’impiego del veicolo (C.M. n. 37/97 e n. 48/98, circolari Agenzia delle Entrate n. 1/2007 e n. 11/2007; risoluzione Agenzia delle Entrate n. 59/2007).

L’Agenzia delle Entrate fa però riferimento alla nozione di strumentalità riferita all’art. 164 del TUIR, che regola il trattamento fiscale di taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese. Nel caso di veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria dell’impresa le spese e gli altri componenti negativi sono integralmente deducibili, mentre per i veicoli aziendali, i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la deducibilità è parziale.

L’approccio restrittivo è confermato sul piano probatorio. Secondo la menzionata ordinanza n. 7156 depositata il 17 marzo 2025 ai fini della prova della strumentalità non è sufficiente l’inserimento del bene nel registro dei beni ammortizzabili.

Il discorso si complicherebbe nel caso di beni utilizzati promiscuamente per l’uso aziendale e personale. L’uso promiscuo, sempre ai fini della deducibilità integrale dei costi, non è infatti né presunto né consentito in relazione ai veicoli senza i quali l’impresa non può essere esercitata (Cass. 11 giugno 2024 n. 16190).

Registro dei beni ammortizzabili utile ma non decisivo

L’orientamento della Cassazione, pur in linea con la norma, appare eccessivamente rigoroso richiamando documenti di prassi inerenti alla deduzione integrale dei costi, cosa molto diversa.
Ragionando in questo senso, le auto dei professionisti non sarebbero mai strumentali e potrebbero essere sempre fermate. Varia giurisprudenza ha invece sostenuto che se si dimostra che l’auto è indispensabile per svolgere la propria attività, va considerata strumentale (C.G.T. I Milano 25 maggio 2023 n. 1926/9/23, C.T. Prov. Latina 24 maggio 2021 n. 400/6/21).

Si può ragionare su quanto la prova della strumentalità debba essere persuasiva, ma affermare tout court che non sussista mai è contrario alla ratio legis.
In alcuni settori come quello degli agenti di commercio (per i quali, ai fini della deduzione dei costi sulle auto, opera una disciplina particolare) è palese che il veicolo è strumentale all’attività imprenditoriale, non potendosi accettare la nozione di strumentalità fatta propria dalla Cassazione.

Ammesso e non concesso che ciò sia corretto, sebbene di questo la Cassazione non parli con l’indicato criterio sarebbero sempre suscettibili di fermo i veicoli dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi non professionisti, posto che l’art. 86 del DPR 602/73 fa riferimento espresso alle imprese e alle professioni.

TORNA SU