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La compensazione per le perdite subite dall’impresa di trasporto non sconta l’IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 9 maggio 2025

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La compensazione forfetaria versata da un ente locale a un’impresa, destinata a coprire le perdite subite da quest’ultima nell’erogazione dei servizi di trasporto pubblico, non è compresa nella base imponibile IVA delle operazioni.

Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Ue, nella sentenza relativa alla causa C-615/23, pubblicata ieri, relativa all’interpretazione dell’art. 73 della direttiva 2006/112/Ce secondo cui la base imponibile IVA comprende, fra l’altro, le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Nel caso sottoposto, infatti, i giudici unionali hanno rilevato che la compensazione non è specificamente versata all’impresa affinché effettui un servizio di trasporto a un destinatario determinato e non ha alcuna influenza sul prezzo che quest’ultimo deve pagare. Inoltre, la compensazione è concessa a posteriori e a prescindere dall’utilizzo concreto dei servizi di trasporto.

Non rileva il fatto che, senza la compensazione, il prezzo dei biglietti per il trasporto sarebbe più alto. La sola circostanza che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni o dei servizi forniti da un’impresa beneficiaria non basta, infatti, per rendere lo stesso una sovvenzione direttamente connessa al prezzo delle operazioni.

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