Versamenti di cartelle e accertamenti esecutivi sospesi nell’area dei Campi Flegrei
Rinviata di tre mesi l’istanza di riammissione alla rottamazione-quater e il pagamento della prima rata
Per i soggetti particolarmente colpiti dagli effetti del fenomeno bradisismico, che ha interessato l’area dei Campi Flegrei il 13 marzo 2025 e il 15 marzo 2025, l’art. 11 del DL 65/2025 ha previsto misure di tutela sospendendo taluni atti e pagamenti.
Sono interessati dalle misure di tutela i soggetti che al 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro l’8 maggio 2025.
Vi rientrano anche i soggetti per i quali all’8 maggio 2025 è stata chiesta la verifica di agibilità e all’esito delle verifiche svolte venga disposto lo sgombero per inagibilità.
Con successivo decreto verranno dettagliati i Comuni al fine di circoscrivere le misure ai soggetti suddetti.
Vengono sospesi dal 13 marzo al 31 agosto 2025 i termini di versamento: delle cartelle di pagamento; degli avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29 del DL 78/2010 sempre che non siano ancora affidati all’Agente della riscossione; degli avvisi di addebito INPS ex art. 30 del DL 78/2010.
Detti termini riprendono a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2025 (il pagamento non sembra dover avvenire entro il 10 dicembre, ma il dubbio può sorgere visto il poco chiaro coordinamento tra i commi 3, 5 e 8).
Vengono sospesi anche i termini di versamento relativi agli atti degli enti locali, quali ingiunzioni di pagamento ex RD 639/1910 e accertamenti esecutivi ex art. 1 commi da 792-804 della L. 160/2019 non ancora affidati all’Agente della riscossione.
Si segnala, però, che il comma 9 dell’art. 11 del DL 65/2025 si richiama alla disciplina dell’art. 12 commi 1 e 3 del DLgs. 159/2015, facendo potenzialmente emergere dubbi vista la poco chiara formulazione della norma richiamata, che coinvolge anche i termini processuali.
Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DLgs. 159/2015, infatti, “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Sempre il comma 9 dell’art. 11 del DL 65/2025 si richiama alla disciplina dell’art. 12 comma 3 del DLgs. 159/2015, che prevede: “L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Verrebbe, quindi, a essere sospeso l’invio delle cartelle di pagamento e degli atti emessi dagli enti locali e dagli agenti della riscossione affidatari ex art. 53 del DLgs. 446/1997, per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
È previsto un rinvio generico dei pagamenti riguardanti tutte le definizioni introdotte dalla L. 197/2022.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 11 del DL 65/2025 vengono genericamente sospesi i versamenti e gli adempimenti “previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.”
La sospensione dei pagamenti attiene anche alla c.d. rottamazione-quater (art. 1 commi 231-252 della L. 197/2022), per le rate che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ovvero quelle del 31 maggio e del 31 luglio 2025, i cui pagamenti sono prorogati di tre mesi.
La proroga trimestrale riguarda anche i termini relativi alla riammissione alla rottamazione.
L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.
Per tali soggetti la domanda di riammissione scaduta il 30 aprile 2025, viene a essere prorogata di tre mesi e con essa la prima o unica rata scadente il 31 luglio 2025.
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