L’INPS indica il regime contributivo per la trasformazione dell’apprendistato di primo livello
Con il messaggio n. 285 pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito alla disposizione ex art. 18 comma 1 della L. 203/2024 (c.d. “Collegato Lavoro”), con cui si riconosce la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante, anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale” di cui all’art. 45 del DLgs. 81/2015.
Nel merito, l’INPS ha osservato che la trasformazione del contratto ai sensi del modificato art. 43 comma 9 del DLgs. 81/2015 non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, pertanto l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%.
Infine si precisa che, per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del DLgs. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.
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