Ritenuta del 26% sui proventi del fondo immobiliare del clero
Secondo la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 18/2025, rientrano tra gli investitori “istituzionali” ai fini della disciplina di cui all’art. 32 del DL 78/2010 gli istituti per il sostentamento del clero che investono per i propri scopi istituzionali in fondi immobiliari.
Gli enti che istituzionalmente gestiscono il patrimonio immobiliare al fine di reperire i mezzi finanziari per il sostentamento del clero rivestono una posizione particolare rispetto alla generalità degli enti ecclesiastici, stante la loro specifica finalità istituzionale.
L’Ente istante, perseguendo le finalità indicate nell’art. 1 comma 1 lett. c-bis) del DLgs. 153/99 (famiglia, crescita, formazione giovanile, educazione, istruzione, volontariato, religione e sviluppo spirituale, ecc.) in maniera esclusiva rientra quindi tra gli investitori “istituzionali” di cui alla lett. g) dell’art. 32 comma 3 del DL 78/2010, con la conseguenza che sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare occorre applicare la ritenuta del 26% di cui all’art. 7 del DL 351/2001.
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