Nel pignoramento presso terzi l’esonero da ritenuta dipende dal creditore
È lui che deve provare al terzo pignorato la natura delle somme e il titolo per l’esenzione
Nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi, l’art. 21 comma 15 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 pone a carico del terzo pignorato, che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, l’obbligo di operare all’atto del pagamento delle somme una ritenuta d’accordo dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio, nella misura fissa del 20%.
Affinché operi la norma, il credito per la cui riscossione si procede con la procedura pignoratizia deve essere riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte all’atto della corresponsione in base alle seguenti disposizioni (provv. Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010 n. 34755):
- titolo III del DPR 600/73 (ad esempio, redditi di lavoro dipendente o assimilato, redditi di lavoro autonomo, ...
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