Mancata contabilizzazione di un pagamento senza sopravvenienza attiva
Nella specie non si verifica la sopravvenuta insussistenza di oneri dedotti
Con l’ordinanza n. 3615, depositata il 12 febbraio 2025, la Cassazione ha affermato che non può essere qualificata come sopravvenienza attiva la mancata registrazione in contabilità di un pagamento effettuato in favore di fornitori.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso, con riferimento al periodo d’imposta 2009, un avviso di accertamento con il quale veniva addebitata al contribuente “la mancata tenuta del conto di banca e la mancata registrazione di pagamenti ai fornitori” per un importo consistente e tale somma veniva recuperata a tassazione come sopravvenienza attiva.
Le Commissioni tributarie, in entrambi i gradi di giudizio, avevano respinto il ricorso proposto dal contribuente, assecondando così la soluzione dell’Amministrazione.
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