Secondo tentativo di notifica solo in caso di casella PEC piena
Con la PEC non attiva/non valida si passa direttamente al deposito telematico
Il secondo tentativo di consegna degli atti tributari disciplinato dall’art. 60 del DPR 600/73 è riservato al caso di casella PEC satura e non anche al caso di casella PEC non attiva/non valida. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 3703/2025.
L’art. 60 DPR 600/73 disciplina, al quarto comma, il caso in cui la casella PEC del destinatario dell’atto abbia problemi di ricezione. In questa ipotesi la norma prevede un secondo tentativo, da parte dell’ufficio, decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se il secondo tentativo non va a buon fine o se l’indirizzo risulta cessato o non valido, la notifica si esegue mediante deposito telematico nell’area riservata del sito di Infocamere, e pubblicazione sul sito di avviso per una durata di 15 giorni.
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