Secondo tentativo di notifica solo in caso di casella PEC piena
Con la PEC non attiva/non valida si passa direttamente al deposito telematico
Il secondo tentativo di consegna degli atti tributari disciplinato dall’art. 60 del DPR 600/73 è riservato al caso di casella PEC satura e non anche al caso di casella PEC non attiva/non valida. Lo ha stabilito la Cassazione
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