Sottrazione fraudolenta per i coniugi che simulano la separazione e trasferiscono l’immobile
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8259, depositata ieri, ha stabilito che integra la fattispecie penale tributaria di cui all’art. 11 comma 1 del DLgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) il soggetto che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte (e di interessi e sanzioni amministrative), promuove procedimento di separazione consensuale dalla moglie prevedendo, tra le condizioni della separazione, l’impegno a trasferirle un bene immobile a titolo di contributo una tantum al mantenimento, ma continuando a convivere con essa more uxorio. Della medesima fattispecie risponde, a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., la moglie.
Gli atti dispositivi oggettivamente idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, infatti, hanno natura fraudolenta quando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare a terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la suddetta procedura.
Peraltro, è anche da considerare che la fattispecie in questione presenta natura di reato di pericolo eventualmente permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui sono posti in essere gli atti idonei a mettere in pericolo l’adempimento dell’obbligazione tributaria.
Circostanza che attribuisce rilievo anche ad avvisi di accertamento notificati in pendenza di tali atti.
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