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Alle Sezioni Unite la copertura previdenziale dei giudici onorari di tribunale

/ REDAZIONE

Giovedì, 6 marzo 2025

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Con l’ordinanza interlocutoria n. 5798/2025, la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione giuridica riguardante la posizione previdenziale dei giudici onorari di tribunale (c.d. GOT).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta l’opposizione, proposta da un avvocato, contro una cartella di pagamento riguardante i contributi dovuti dall’avvocato per l’attività di GOT svolta nel periodo 2007-2010.

La Cassa Forense, nell’impugnare la decisione, ha rilevato come ai GOT vada applicata la disciplina prevista per i giudici onorari aggregati (c.d. GOA) dalla L. 276/97, il cui art. 8 dispone che l’indennità corrisposta ai GOA nominati tra gli avvocati iscritti all’albo sia considerata quale reddito professionale, con obbligo contributivo verso la Cassa di appartenenza.

Alla luce della sentenza n. 13721/2017, con cui le Sezioni Unite hanno statuito che l’indennità percepita dai giudici di pace iscritti all’albo degli avvocati non va configurata quale reddito da lavoro autonomo (in quanto indennità correlata all’esercizio di una pubblica funzione), con l’ordinanza in esame, considerato il quadro normativo vigente, ci si è chiesti se a tale indennità debba invece attribuirsi natura di reddito da lavoro autonomo con copertura assicurativa – dei GOT iscritti all’albo degli avvocati – presso la Cassa Forense o la Gestione separata INPS se il reddito sia insufficiente a far sorgere l’obbligo di contribuzione soggettiva, rimanendo solo quella integrativa.

Infatti, se si dovesse applicare il principio di cui alla sentenza n. 13721/2017, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano svolto le funzioni di GOT prima dell’entrata in vigore della L. 247/2012 – che ha imposto la contestuale iscrizione alla Cassa Forense agli iscritti all’albo degli avvocati – non sarebbero coperti dal punto di vista previdenziale.

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