Valido il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso nei confronti del mutuante
L’accordo «solutorio» può essere utilizzato come autonomo titolo esecutivo
L’art. 813 c.c. definisce il mutuo quale contratto mediante il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, dietro l’obbligo di quest’ultima di restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Si tratta, quindi, di un contratto reale, per il cui perfezionamento non è sufficiente il consenso delle parti, ma è necessario che a questo si affianchi la consegna della cosa.
La sussistenza del requisito della traditio è stata messa in discussione da una parte della giurisprudenza di legittimità con riguardo alla particolare fattispecie in cui la banca eroga al mutuatario una somma di denaro, la quale però viene immediatamente destinata al ripianamento della pregressa esposizione debitoria nascente ...
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