Variazioni da valutazione delle cripto-valute sempre irrilevanti ai fini fiscali
Per le cripto-valute detenute dalle banche non rileva nemmeno l’applicazione del fair value secondo lo IAS 2
Con la risposta a interpello n. 78, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione dell’art. 110 comma 3-bis del TUIR ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall’art. 110 medesimo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Per completezza, si ricorda che tale criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.
Il caso di specie riguarda una banca che intende operare nell’acquisto/vendita di cripto-valute, in una prima fase mediante la negoziazione continua su base ...
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