Recupero dell’IVA duplicata sulle vendite a distanza entro due anni dal versamento errato
In caso di vendite a distanza rilevanti ai fini IVA in un altro Stato membro, per le quali l’imposta è stata erroneamente versate due volte, sia in Italia, sia, spontaneamente, nello Stato di destinazione dei beni in cui era dovuta, l’istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 11-quater del DL 35/2005, deve essere presentata entro due anni decorrenti dalla data del pagamento nello Stato estero. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6756 depositata ieri.
La fattispecie riguardava una società che aveva effettuato vendite a distanza negli anni dal 2012 al 2015, versando l’IVA in Italia e poi nei Paesi Bassi, e alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso in quanto l’istanza era stata presentata solo nel 2018, dopo che la società aveva ottenuto un certificato di regolarità fiscale dall’Amministrazione tributaria olandese.
Ora, in base all’art. 11-quater del DL 35/2005 (ormai abrogato), in ipotesi di duplice versamento dell’IVA sulle vendite a distanza, il contribuente poteva presentare istanza di rimborso entro il termine biennale di cui all’art. 21 comma 2 del DLgs. 546/92, decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte dell’autorità estera.
Tuttavia, osserva la Corte, occorre considerare che l’art. 21 comma 2 del DLgs. 546/92 àncora il dies a quo alla data del versamento, e solo se il presupposto di restituzione si verifica successivamente consente di posticipare detto termine di decorrenza, circostanza che si verificherebbe in caso di notifica dell’atto impositivo da parte dell’autorità estera.
In assenza di tale atto impositivo, dunque, il termine biennale deve farsi decorrere dalla data del versamento medesimo, costituendo questo il presupposto della restituzione.
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