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Per la DIS-COLL non si applica l’automaticità delle prestazioni previdenziali ai lavoratori a progetto

/ REDAZIONE

Giovedì, 20 marzo 2025

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Anche per i lavoratori a progetto, così come per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/95, non trova applicazione, ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione – nella fattispecie, la DIS-COLL –, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall’art. 2116 c.c.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7250 del 18 marzo scorso.

I giudici di legittimità, uniformandosi alle precedenti statuizioni in materia hanno ribadito per i lavoratori a progetto quanto già affermato con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, accomunati ai primi dall’art. 15 del DLgs. 22/2015 (Cass. n. 30474/2024).

Tale disposizione, infatti, nel disporre che la DIS-COLL sia rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, conferisce rilievo ai soli contributi effettivamente accreditati.

Il medesimo discorso vale con riferimento al successivo comma 6 dell’art. 15 che, nel prevedere che l’indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare che precede l’evento di cessazione del lavoro a tale momento, fa riferimento alla contribuzione accreditata.

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