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Domenica, 15 giugno 2025

IMPRESA

Il PM può chiedere il fallimento quando apprende la notizia dell’insolvenza

L’incapacità di adempiere le obbligazioni denota insolvenza anche senza inadempimento

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 15 aprile 2025

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 18 gennaio 2025 n. 1257, ha chiarito che il pubblico ministero, venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è legittimato, ex art. 7 del RD 267/42, alla presentazione della relativa richiesta in tutti i casi in cui abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass. nn. 31999/2022, 27670/2022 e 26407/2021).
Tale ipotesi può verificarsi:
- in pendenza di un procedimento penale, non assumendo rilievo, a tal fine, la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel Registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi, né il buon esito del medesimo procedimento (Cass. nn. 26407/2021, 23391/2016 e 8977/2016);
- nell’esercizio delle regolari funzioni del PM, anche al di fuori di un procedimento penale,

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