Il PM può chiedere il fallimento quando apprende la notizia dell’insolvenza
L’incapacità di adempiere le obbligazioni denota insolvenza anche senza inadempimento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 18 gennaio 2025 n. 1257, ha chiarito che il pubblico ministero, venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è legittimato, ex art. 7 del RD 267/42, alla presentazione della relativa richiesta in tutti i casi in cui abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass. nn. 31999/2022, 27670/2022 e 26407/2021).
Tale ipotesi può verificarsi:
- in pendenza di un procedimento penale, non assumendo rilievo, a tal fine, la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel Registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi, né il buon esito del medesimo procedimento (Cass. nn. 26407/2021, 23391/2016 e 8977/2016);
- nell’esercizio delle regolari funzioni del PM, anche al di fuori di un procedimento penale,
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