Prededucibili i crediti del contraente in bonis dopo l’apertura della procedura
Prosecuzione ope legis dei contratti in corso nell’amministrazione straordinaria
Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l’art. 50 comma 2 del DLgs. 270/1999, relativo ai contratti pendenti, come interpretato ex art. 1-bis del DL 134/2008, conv. L. 166/2008, dispone la prosecuzione ope legis dei contratti in corso in funzione della conservazione dell’impresa ammessa alla procedura.
Ne consegue, da un lato, che i predetti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall’altro, che i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l’apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, in quanto le relative prestazioni sono finalizzate alla continuazione dell’attività d’impresa (Cass. n. 28797/2018) anche nel ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41