Il figlio nato fuori dal matrimonio può interrompere l’usucapione dei beni ereditari
Utile per l’usucapione anche il possesso anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la paternità o la maternità
Il figlio nato fuori dal matrimonio può agire in giudizio, ai sensi dell’art. 269 c.c., al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, con efficacia retroattiva fin dalla nascita, nei medesimi casi in cui è ammesso il riconoscimento. Tale azione non soggiace ad alcun termine di prescrizione rispetto al figlio (art. 270 comma 1 c.c.) e in caso di morte del presunto genitore può essere esercitata contro i di lui eredi (art. art. 276 c.c.). L’accertamento del rapporto di filiazione dopo la morte del genitore ha una serie di riflessi anche sul piano successorio, facendo sorgere in capo al figlio il diritto, prima di allora inesistente, di venire all’eredità come erede legittimo.
In tali ipotesi, per giurisprudenza consolidata, il termine di prescrizione ...
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